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Fattura Elettronica Italia - San Marino

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – 

Cessioni di beni Italia e San Marino: pronte le regole tecniche per emissione e ricezione delle fatture elettroniche

 
 

Con il nuovo provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino. 

Il DM del 21 giugno 2021 ha previsto che sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura possa essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo, mentre a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico. 

 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021 riguardante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
 
L’articolo 12 del Decreto legge n. 34 del 2019, Decreto Crescita prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.
 
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono state emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione della norma.
Il DM del 21 giugno 2021 ha dato attuazione alla disposizione, prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 1° ottobre 2021.
 
Inoltre è stato previsto che sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura possa essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per queste operazioni le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico.
 
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.
L’articolo 12 del Decreto Crescita, e l’articolo 21 del DM, poi, rinviano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’attuazione della nuova disciplina.
 
Le nuove disposizioni prevedono una modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA concernenti le cessioni di beni che avvengono tra l’Italia e San Marino, disciplinate dal DM del 24 dicembre 1993 (Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana), introducendo anche per queste operazioni l’obbligo di fatturazione elettronica correntemente previsto per le operazioni domestiche.
 
Pertanto con il nuovo provvedimento sono state individuate le regole tecniche necessarie all’attuazione delle disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
 
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Attraverso i servizi di consultazione previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, l’operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’informazione sull’esito dei controlli.
 
 
 
 Fonte Articolo:  Ipsoa.it
 

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